La nuova normativa fiscale introdotta dal 2025 per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti non si applica se il veicolo è stato ordinato entro il 31 dicembre 2024 e consegnato al lavoratore entro il 30 giugno 2025.
In questi casi, infatti, continuano a valere le vecchie regole. Lo stesso principio si applica alle auto immatricolate e assegnate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, che restano soggette al vecchio regime fino al termine naturale del contratto.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E, che illustra le modalità di applicazione della disciplina aggiornata sui fringe benefit legati all’uso dei veicoli aziendali, modificata dalla legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e dal Decreto “Bollette” (DL 19/2025), con l’obiettivo di promuovere la mobilità a basso impatto ambientale.
Le novità introdotte dal 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, cambiano le modalità di calcolo del valore imponibile del fringe benefit. Il nuovo sistema prevede l’applicazione di percentuali differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo:
-
50% del costo chilometrico annuo (secondo le tabelle ACI), per veicoli a motorizzazione tradizionale;
-
20% per i veicoli ibridi plug-in;
-
10% per i veicoli elettrici a batteria.
Queste nuove aliquote si applicano solo ai contratti stipulati a partire dal 2025, con veicoli immatricolati, assegnati e consegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.
Regime transitorio e casi particolari
Per evitare impatti troppo bruschi, il legislatore ha introdotto un periodo transitorio. Fino al 30 giugno 2025, le vecchie percentuali restano applicabili in due casi:
-
se il veicolo è stato concesso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, per tutta la durata del contratto in essere;
-
se l’auto è stata ordinata entro la fine del 2024 e consegnata nel primo semestre del 2025.
Un’eccezione importante: se un veicolo ordinato entro il 2024 e consegnato entro giugno 2025 rientra tra quelli a basse emissioni (ibridi plug-in o elettrici), si applicano comunque le nuove percentuali ridotte, più favorevoli rispetto a quelle previgenti.
La circolare fornisce anche indicazioni operative e chiarimenti con esempi pratici per aiutare datori di lavoro e lavoratori a interpretare correttamente i casi limite.